Art. 16.
(Intervento su richiesta).

      1. Il difensore civico può intervenire su istanza di cittadini, stranieri, apolidi, anche se minori, interdetti o inabilitati, enti pubblici o privati, associazioni e formazioni sociali.
      2. L'istanza di cui al comma 1 non è soggetta ad alcuna formalità particolare.
      3. L'istanza dei soggetti di cui al comma 1 può essere presentata a qualsiasi difensore civico operante nel territorio della Repubblica, il quale, tenuto conto delle competenze previste all'articolo 2, ove ritenga che la stessa esuli dalle sue competenze, provvede ad inoltrarla al difensore civico competente, informandone il richiedente.
      4. Il difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.
      5. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere il patrocinio gratuito di uno dei seguenti soggetti:

          a) parlamentari in carica, con l'esclusione di coloro che sono membri del Governo;

          b) consiglieri regionali in carica, con l'esclusione di coloro che svolgono le funzioni

 

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di assessori o di presidente della giunta, limitatamente alle competenze del difensore civico regionale o locale nell'ambito del territorio di competenza;

          c) consiglieri provinciali e comunali, con l'esclusione dei consiglieri comunali che rivestono anche l'incarico di sindaco o di assessore, limitatamente alle competenze del difensore civico locale e nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.

      6. Nel caso di cui al comma 5 il difensore civico informa, oltre il ricorrente, anche il patrocinatore di ogni atto o azione che intraprende. In caso di audizione del ricorrente ovvero di azione di mediazione tra le parti, il difensore civico è tenuto a convocare anche il patrocinatore e non può prescindere dalla sua presenza a meno di espressa rinuncia del patrocinatore stesso.